Sistema integrato per la gestione sostenibile delle imprese.

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art. 30
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1.  Il  modello  di  organizzazione  e  di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,  delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive di personalita'  giuridica  di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema  aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a)  al  rispetto  degli  standard  tecnico-strutturali  di  legge relativi  a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b)  alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,  gestione  degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;
f)  alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure  e  delle  istruzioni  di  lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g)   alla   acquisizione   di   documentazioni  e  certificazioni obbligatorie di legge;
h)  alle  periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2.  Il  modello  organizzativo  e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attivita'  svolta,  un'articolazione  di  funzioni  che  assicuri  le competenze   tecniche   e   i   poteri  necessari  per  la  verifica, valutazione,  gestione  e  controllo  del rischio, nonche' un sistema disciplinare  idoneo  a  sanzionare  il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4.  Il  modello  organizzativo  deve  altresi'  prevedere un idoneo sistema  di  controllo  sull'attuazione  del  medesimo  modello e sul mantenimento  nel  tempo  delle  condizioni di idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono    essere   adottati,   quando   siano   scoperte   violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene   sul   lavoro,   ovvero   in   occasione   di   mutamenti nell'organizzazione   e  nell'attivita'  in relazione  al  progresso scientifico e tecnologico.

5.  In  sede  di  prima  applicazione, i modelli di organizzazione aziendale  definiti  conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre  2001  o  al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi  ai  requisiti  di  cui  al  presente  articolo per le parti corrispondenti.  Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis.  La  commissione  consultiva  permanente  per  la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con  decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente  articolo  nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
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